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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Monopoli di Stato (articolo 27, comma 21-bis)
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale del ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in servizio presso le Direzioni territoriali del ministero, per potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Mutui prima casa (articolo 2).
Disposizioni in tema di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. È stabilito che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", e l' importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Le disposizioni si applicano soltanto all'importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Fra le novità introdotte alla Camera la non applicazione degli onorari notarili, ma del solo rimborso delle spese, all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, ove espressamente richieste dal cliente. Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del Dl 7/2007) non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti. È stato anche chiarito che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. La disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile viene estesa anche ai mutui rinegoziati. Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l'effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, o, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi. Banche e intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Individuate sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia. Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari. Dal 1° gennaio 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è estesa anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui.

  CONTINUA ...»

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